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Partenza per l’estero

Se vi trasferite all’estero, sia durante la vita lavorativa oppure dopo il pensionamento, dovete tenere in considerazione alcuni aspetti. Quello che accade al vostro avere di vecchiaia in caso di trasferimento all’estero dipende dal Paese di destinazione.
Lebensereignis Wegzug ins Ausland

A cosa bisogna prestare attenzione in caso di partenza per l’estero?

Un numero sempre maggiore di persone lascia la Svizzera per trasferirsi all’estero, per cogliere una nuova opportunità lavorativa oppure per godersi il pensionamento in mete esotiche. Prima di lanciarvi in questa avventura, vi consigliamo però di analizzare a fondo la vostra situazione previdenziale individuale. Effettuare per tempo una pianificazione accurata vi aiuta infatti a comprendere le varie opzioni disponibili in merito al prelievo.

 

Prima del pensionamento

Se vi trasferite in un Paese UE/AELS, la parte della previdenza sovraobbligatoria può essere corrisposta in contanti sul vostro conto. La parte obbligatoria del vostro avere di previdenza viene invece versata su un conto di libero passaggio. Se vi trasferite in un Paese al di fuori dell’UE/AELS, potete prelevare l’intero capitale dalla cassa pensioni. Se in un Paese UE/AELS non sottostate all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e il decesso, è possibile riscuotere anche la parte obbligatoria. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sotto Procedura pagamento in contanti | Fondo di garanzia LPP (sfbvg.ch/it)

 

Al momento del pensionamento (anticipato)

Il pensionamento volontario è possibile al più presto dal compimento del 60º anno di età (o, a seconda della cassa di previdenza, dal 58°). A partire da tale momento l’avere di previdenza può essere riscosso come capitale o come rendita mensile.

Dopo il pensionamento

Avete già deciso se volete percepire una rendita mensile, l’intero capitale o un mix tra queste due opzioni? Una volta presa, questa decisione non è infatti più revocabile. Contattateci nel caso in cui decidiate di lasciare definitivamente la Svizzera. A tale riguardo, consultate anche la nostra pagina sugli obblighi di informazione.

Buono a sapersi

Sul sito Internet www.organismodicollegamento.ch sono disponibili i moduli di richiesta per l’accertamento dell’obbligo di assoggettamento all’assicurazione nel rispettivo Stato estero e i promemoria concernenti la procedura successiva dell’Organismo di collegamento.

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