A partire dal momento del vostro pensionamento ricevete una rendita di vecchiaia e/o un versamento in capitale. Il pensionamento volontario è possibile al più presto dal compimento del 60º anno di età (o, a seconda della cassa di previdenza, dal 58°). Se il vostro datore di lavoro è d’accordo, il rapporto di lavoro può essere prolungato dopo il compimento del 65° anno di età e anche la previdenza rimane in essere al più tardi fino al compimento del 70º anno di età. Anche i contributi versati nella cassa pensioni da parte vostra e dal datore di lavoro dopo il 65º anno di età concorrono ad accrescere la vostra rendita. Il pensionamento parziale è possibile più volte, se il grado di occupazione viene ridotto.
La rendita annuale di vecchiaia è calcolata come segue: AdV x AdC = RV
AdV = avere di vecchiaia al momento del pensionamento
AdC = aliquota di conversione per l’età di pensionamento
RV = rendita annuale di vecchiaia
L’aliquota di conversione è calcolata con precisione mensile.
Età | Aliquota di conversione |
---|---|
60 | 4,47% |
61 | 4,58% |
62 | 4,70% |
63 | uomini 4,83% / donne 4,90% |
64 | uomini 4,96% / donne 5,09% |
65 | 5,09% |
66 | 5,24% |
67 | 5,40% |
68 | 5,58% |
69 | 5,76% |
70 | 5,96% |