Per quanto riguarda l’adeguamento al rincaro occorre differenziare tra un adeguamento al rincaro ordinario e uno straordinario.
Adeguamento al rincaro ordinario:
Le rendite saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi in base alle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate. I mezzi finanziari non sono bastati finora per corrispondere un adeguamento al rincaro ordinario.
Adeguamento al rincaro straordinario:
Per straordinario si intende un adeguamento al rincaro finanziato dall’ex datore di lavoro. In passato gli adeguamenti al rincaro sono stati in parte finanziati dal datore di lavoro. L’ex datore di lavoro ha pagato un tale adeguamento oppure sono stati costituiti accantonamenti al proposito attraverso una precedente costituzione da parte dell’ex datore di lavoro.
Un tale adeguamento al rincaro straordinario potrebbe essere deciso anche in avvenire dall’ex datore di lavoro.