In caso di decesso di una persona assicurata, la o il partner superstite ha diritto a una rendita per conviventi. Almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:
- La persona sopravvissuta ha almeno 40 anni di età e ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso di quest’ultima.
- Deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani.
Questo diritto matura soltanto se la convivenza ci è stata comunicata per iscritto già in tempo di vita. Il modo migliore per effettuare tale comunicazione è attraverso il portale assicurati myPublica, oppure mediante il modulo che trovate qui sotto.
Entità della rendita per conviventi
Il calcolo è lo stesso previsto per la rendita per coniugi. Se la persona deceduta non percepiva una rendita di vecchiaia, la rendita per conviventi può essere versata, in tutto o in parte, sotto forma di liquidazione unica in capitale.
In caso di decesso prima dell'inizio del percepimento di una rendita di vecchiaia, si verifica inoltre se può essere versato un capitale aggiuntivo in caso di decesso. Ciò avviene qualora l'avere di vecchiaia disponibile sia superiore al capitale necessario per finanziare la rendita per conviventi. L'importo eccedente viene versato sotto forma di liquidazione unica in capitale.