Rendita per il coniuge
Al decesso di una persona assicurata il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge se risulta adempiuta almeno una delle seguenti condizioni:
- il o la coniuge superstite deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; oppure
- ha almeno 40 anni di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona assicurata; oppure
- percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso della persona assicurata.
L’importo della rendita non ridotta per coniugi ammonta a:
- in caso di decesso di una persona assicurata prima del compimento dei 65 anni di età: due terzi della rendita di invalidità assicurata;
- in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: due terzi della rendita corrente;
- in caso di decesso di una persona assicurata dopo il compimento dei 65 anni di età: due terzi della rendita di vecchiaia maturata al momento del decesso.
La rendita per coniugi può essere riscossa in misura integrale o parziale sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse già una rendita di vecchiaia.
Rendita per partner conviventi
Al decesso di una persona assicurata, il/la partner convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se risulta adempiuta una delle seguenti condizioni:
- ha almeno 40 anni di età e ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso di quest’ultima; oppure
- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani.
Il diritto al percepimento di questa rendita sussiste soltanto se la convivenza è stata notificata a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza quando la persona assicurata era ancora in vita. Una convivenza è possibile anche tra persone del medesimo sesso. Il contratto di convivenza è disponibile anche nella sezione Moduli e promemoria in questa pagina.
L’ammontare della rendita per conviventi è calcolato con modalità analoghe a quello della rendita per coniugi.
La rendita per conviventi può essere riscossa in misura integrale o parziale sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse già una rendita di vecchiaia.
Rendita per orfani
I figli e le figlie di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani. Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. Il diritto al percepimento della rendita sussiste fino al compimento del 18° anno di età. Esso si protrae fino al compimento del 25° anno se il figlio / la figlia si trova ancora in formazione o se è invalido/a nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI.
Entità della rendita per orfani:
- in caso di decesso di una persona assicurata prima del compimento dei 65 anni di età: un sesto della rendita di invalidità assicurata;
- in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: un sesto della rendita corrente;
- in caso di decesso di una persona assicurata dopo il compimento dei 65 anni di età: un sesto della rendita di vecchiaia maturata al momento del decesso.
Capitale in caso di decesso
A determinate condizioni, a seguito della morte di una persona assicurata PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani.
Sono aventi diritto:
- le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata deceduta provvedeva in misura sostanziale;
- la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che la convivenza sia stata notificata per iscritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza quando la persona assicurata era ancora in vita;
- i figli della persona deceduta;
- i genitori della persona deceduta,
- i fratelli e le sorelle della persona deceduta (tranne la cassa di previdenza ASR)
Un capitale in caso di decesso è versato a condizioni restrittive anche alle persone che a seguito di tale evento infausto maturano il diritto a una rendita per coniugi o per conviventi.
Il diritto a un capitale in caso di decesso deve essere fatto valere entro il termine di un anno dalla morte della persona assicurata. Se tale diritto non viene fatto valere, il capitale è devoluto alla Cassa di previdenza.