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Decesso

Per quanto sia triste, la morte fa parte della vita ed è rassicurante sapere che l’avere di vecchiaia non andrà perso. Vi illustriamo cosa potete attendervi da noi in caso di decesso.
Lebensereignis Todesfall

Varie prestazioni in caso di decesso di una persona assicurata

Rendita per il coniuge

Al decesso di una persona assicurata il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge se risulta adempiuta almeno una delle seguenti condizioni:

  • il o la coniuge superstite deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; oppure
  • ha almeno 40 anni di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona assicurata; oppure
  • percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso della persona assicurata.

 

L’importo della rendita non ridotta per coniugi ammonta a:

  • in caso di decesso di una persona assicurata prima del compimento dei 65 anni di età: due terzi della rendita di invalidità assicurata;
  • in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: due terzi della rendita corrente;
  • in caso di decesso di una persona assicurata dopo il compimento dei 65 anni di età: due terzi della rendita di vecchiaia maturata al momento del decesso.

La rendita per coniugi può essere riscossa in misura integrale o parziale sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse già una rendita di vecchiaia.

Rendita per partner conviventi

Al decesso di una persona assicurata, il/la partner convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se risulta adempiuta una delle seguenti condizioni:

  • ha almeno 40 anni di età e ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso di quest’ultima; oppure
  • deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani.

Il diritto al percepimento di questa rendita sussiste soltanto se la convivenza è stata notificata a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza quando la persona assicurata era ancora in vita. Una convivenza è possibile anche tra persone del medesimo sesso. Il contratto di convivenza è disponibile anche nella sezione Moduli e promemoria in questa pagina.

L’ammontare della rendita per conviventi è calcolato con modalità analoghe a quello della rendita per coniugi.

La rendita per conviventi può essere riscossa in misura integrale o parziale sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse già una rendita di vecchiaia.

Rendita per orfani

I figli e le figlie di una persona assicurata o beneficiaria di rendita defunta hanno diritto a una rendita per orfani. Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani. Il diritto al percepimento della rendita sussiste fino al compimento del 18° anno di età. Esso si protrae fino al compimento del 25° anno se il figlio / la figlia si trova ancora in formazione o se è invalido/a nella misura di almeno il 70% ai sensi della LAI.

Entità della rendita per orfani:

  • in caso di decesso di una persona assicurata prima del compimento dei 65 anni di età: un sesto della rendita di invalidità assicurata;
  • in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità: un sesto della rendita corrente;
  • in caso di decesso di una persona assicurata dopo il compimento dei 65 anni di età: un sesto della rendita di vecchiaia maturata al momento del decesso.

Capitale in caso di decesso

A determinate condizioni, a seguito della morte di una persona assicurata PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani.

Sono aventi diritto:

  • le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata deceduta provvedeva in misura sostanziale;
  • la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che la convivenza sia stata notificata per iscritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza quando la persona assicurata era ancora in vita;
  • i figli della persona deceduta;
  • i genitori della persona deceduta,
  • i fratelli e le sorelle della persona deceduta (tranne la cassa di previdenza ASR)

Un capitale in caso di decesso è versato a condizioni restrittive anche alle persone che a seguito di tale evento infausto maturano il diritto a una rendita per coniugi o per conviventi.

Il diritto a un capitale in caso di decesso deve essere fatto valere entro il termine di un anno dalla morte della persona assicurata. Se tale diritto non viene fatto valere, il capitale è devoluto alla Cassa di previdenza.

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