Al decesso di una persona assicurata il/la convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se risulta adempiuta una delle seguenti condizioni:
- ha almeno 40 anni di età e ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani.
Questo diritto matura soltanto se la convivenza ci è stata comunicata per iscritto già in tempo di vita mediante un contratto di convivenza. Il modello del contratto è disponibile tra i promemoria alla fine di questa pagina.
L’entità della rendita per conviventi corrisponde a quella della rendita per coniugi.
La rendita per conviventi può essere corrisposta interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, a condizione che la persona defunta non percepisse ancora una rendita di vecchiaia.
Secondo quanto previsto dal Regolamento previdenza, per il piano previdenziale «Beneficiari di onorari» il contratto di convivenza non trova applicazione.