Breadcrumb

Decisione dell’autorità di vigilanza LPP del 24 agosto 2020

Con la decisione del 24 agosto 2020 l’autorità di vigilanza di PUBLICA, la Vigilanza bernese sulla LPP e sulle fondazioni (VBLF) ha indicato a PUBLICA «di non sottoporre per l’approvazione al Consiglio federale nessuna parte dei propri regolamenti che contenga disposizioni sulle prestazioni».

La Commissione della Cassa ha accettato a maggioranza questa decisione e pertanto vi sta dando seguito. In questo modo viene eliminata un’incertezza giuridica che insiste già da tempo: ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 LPP, per gli istituti di diritto pubblico le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato. Secondo l’autorità di vigilanza la riserva di approvazione ai sensi dell’articolo 32c capoverso 4 della Legge sul personale federale viola la disposizione LPP, in quanto l’ente pubblico (in questo caso la Confederazione) può decidere de facto sia sulle prestazioni sia sul finanziamento.