Al 1° gennaio 2027 PUBLICA introduce il primato combinato. A partire da questa data, le prestazioni di rischio per decesso e invalidità verranno calcolate esclusivamente sulla base del reddito assicurato. Le prestazioni di vecchiaia continuano a essere calcolate sulla base dell'avere di vecchiaia, come finora. Per le persone assicurate il cambiamento comporta in generale prestazioni di rischio pari o superiori a quelle attuali.
Le prestazioni di PUBLICA contribuiscono in misura determinante a garantire che le persone assicurate mantengano il loro abituale tenore di vita nella terza età. Inoltre, tuteliamo le persone assicurate e le loro famiglie dal punto di vista finanziario in caso d'incapacità di guadagno o di decesso.
Con il primato combinato, applicheremo d'ora in poi due sistemi diversi.
Le cassa di previdenza della Confederazione, del Settore dei PF, di FINMA, IPI, METAS, PUBLICA (sede), ASR, MNS e Swissmedica hanno già deciso di introdurre il primato combinato.
La Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate applica il primato combinato già da tempo.
La Cassa di previdenza dell’IFSN deciderà in autunno 2026 se introdurlo.
A partire dal 1° gennaio 2027 per le prestazioni in caso di decesso e invalidità si applica il primato delle prestazioni. Per le rendite d'invalidità e per superstiti la base di calcolo è esclusivamente il guadagno assicurato.
Le prestazioni di rischio dipendono quindi solo dal vostro attuale guadagno assicurato, non più dai contributi versati e dagli interessi maturati. In questo modo si adattano immediatamente alla vostra situazione attuale: se lo stipendio cambia, cambia anche l'importo delle prestazioni di rischio.
Una rendita d’invalidità completa ammonta sempre al 60 percento del guadagno assicurato. Le prestazioni per superstiti in caso di decesso ammontano sempre al 40 percento del guadagno assicurato. Queste prestazioni sono finanziate con il contributo di rischio.
La rendita d'invalidità viene corrisposta fino all'età di riferimento. Dopodiché convertiamo l'ulteriore avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia, calcolata secondo il primato dei contributi. È quindi possibile che all'età di riferimento la rendita risulti inferiore al passaggio dalla rendita d'invalidità alla rendita di vecchiaia.
L'avere di vecchiaia di una persona assicurata può essere superiore al costo di una rendita per superstiti. La differenza viene versata ai superstiti sotto forma di capitale in caso di decesso, come finora.
Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo diminuito dell’importo di coordinamento. Presso PUBLICA tale deduzione ammonta al 30 percento dello stipendio annuo per i salari fino a CHF 88 200 e a un importo forfettario di CHF 26 460 (limite minimo secondo la LPP) per stipendi superiori. L’importo di coordinamento tiene conto del fatto che una parte del reddito è già assicurata mediante il 1° pilastro (AVS/AI).
Per le persone beneficiarie di onorario della Cassa di previdenza della Confederazione continua a valere il primato dei contributi per le prestazioni di rischio in caso di decesso e invalidità.
Per le rendite di vecchiaia continuiamo ad applicare il primato dei contributi. Calcoliamo le prestazioni al momento del pensionamento sulla base dell'avere di vecchiaia. L'avere trasferito dei precedenti datori di lavoro, il vostro piano previdenziale, eventuali prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazione, i vostri riscatti e i vostri contributi di risparmio volontari incidono sul vostro avere di vecchiaia individuale. PUBLICA converte questo avere di vecchiaia in una rendita applicando l'aliquota di conversione.
Le rendite per superstiti e le rendite d'invalidità che maturano nel 2026 vengono ancora calcolate secondo il primato dei contributi. Quindi sulla base dell'avere di vecchiaia proiettato, ossia in altre parole l'avere di vecchiaia che PUBLICA calcola per il momento del vostro pensionamento sulla base del vostro guadagno assicurato, dei contributi di risparmio e degli interessi.
Il momento esatto di un riscatto è rilevante solo se nel 2026 doveste morire o diventare invalidi.
Cosa succede in caso di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni (PPA)? A partire dal 1° gennaio 2027 i prelievi anticipati e i rimborsi PPA non hanno alcuna influenza sulle prestazioni d'invalidità nel primato delle prestazioni, ma incidono sulla futura rendita di vecchiaia.
L'introduzione del primato combinato non ha alcun effetto sulle rendite d'invalidità o per superstiti già in corso. Le nuove regole si applicano ai casi di decesso e d’invalidità a partire dal 1° gennaio 2027.
A partire dal 1° gennaio 2027 la revisione della Legge sul personale della Confederazione consente di proporre prestazioni di rischio nell'ambito del primato delle prestazioni. Finora ciò non era consentito dalla legge. Sfruttiamo questa nuova opportunità per garantire alle persone assicurate una migliore copertura contro le conseguenze finanziarie di decesso e invalidità.
Nel portale assicurati myPublica potete simulare gli effetti dei riscatti e dei contributi di risparmio volontari oppure creare un certificato di previdenza con le relative prestazioni di rischio.
I dati e i risultati delle simulazioni si basano ancora sul regolamento in vigore fino alla fine del 2026. Le nuove prestazioni saranno visibili a partire dal 2027.